Con la presente l’Ente Paritetico Edile della Valle d’Aosta intende fornire alcune brevi indicazioni riguardo l’introduzione della riforma della patente a crediti per le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili.
Quadro normativo di riferimento:
• D.Lgs. 81/08 art. 27
• Decreto 18 settembre 2024 n. 132 (allegato alla presente)
• Circolare INL n.4 del 23/09/2024 (allegata alla presente)
• Autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti (allegata alla presente)
La nuova regolamentazione della patente a crediti trova attuazione con la pubblicazione del Decreto 18 settembre 2024 n. 132 implementato dalla circolare n. 4 del 23/09/2034 che fornisce le prime indicazioni sul sistema di qualificazione.
I punti salienti di interesse per le imprese possono essere riassunti come segue:
• Dal 1 ottobre 2024 tutti coloro che operano nei cantieri (imprese e lavoratori autonomi) hanno l’obbligo di possedere l’attestazione. Sono esentati da tale obbligo le imprese che possiedono attestazione SOA pari o superiore alla classe III; chi esegue mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ed es. Ingegneri, Architetti, Geometri etc)
• La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso SPID personale o CIE” dal 01/10/2024
• La richiesta di attestazione può essere presentata anticipatamente, a partire dal 23/09/2024, iviando l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti (allegare copia del documento di identità del sottoscrittore) al seguente indirizzo:
dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
• La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, oppure da un soggetto munito di delega scritta.
• L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 . L’operatore è obbligato entro il 31/10/2024 a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Pena l’impossibilità a operare nei cantieri.
• La patente può essere revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti richiesti dalla normativa. I controllo dei requisiti,
effettuato a campione, potrà avvenire d’ufficio o a seguito di visite ispettive effettuate dal personale dell’Ispettorato e/o di altri organi di vigilanza.
• L’attestazione non riguarda solo le imprese edili ma tutti coloro che operano attivamente in cantiere (es. elettricisti, termo idraulici, serramentisti etc.).
• Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti sia in uno stato membro sia in uno stato non appartenente all’Unione Europea sono tenuti a presentare l’autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente.
• Le imprese informano entro 5 giorni dalla presentazione della domanda il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
• Il sistema della patente contiene un numero di crediti pari a 30 punti. Questo punteggio è soggetto a incrementi sino ad un massimo di 100 punti o a decurtazioni. Per poter operare è necessario avere una dotazione minima di 15 crediti residui.
• Committenti e/o responsabili dei lavori hanno l’obbligo di verificare che i soggetti che operano in cantiere posseggano l’attestazione con un minimo di 15 crediti
• Le imprese individuali senza lavoratori sono da considerarsi lavoratori autonomi.
• Nella circolare INL n.4 del 23/09/2024 sono esplicitati, attraverso l’uso di tabelle,i requisiti che possono portare sia all’attribuzione dei crediti ulteriori e i provvedimenti che possono determinare la decurtazione dei crediti.
Download documentazione:
Autocertificazione
D.M. n. 132 del 18 Settembre 2024
Circolare I.N.L. n. 4-2024