24 Novembre 2024

A seguito delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute del 27 Ottobre 2009, a partire dal 2012 i datori di lavoro dovranno includere, nella retribuzione imponibile fiscale del lavoratore, la percentuale di contributo “Ente Paritetico Edile”

destinato sia alle prestazioni di carattere sanitario che non sanitario. Pertanto la percentuale definitiva da utilizzare per il conguaglio fiscale tassazione reddito lavoro dipendente, da calcolarsi sul contributo Ente Paritetico Edile versato indistintamente a carico del datore di lavoro e del lavoratore operaio/apprendista, nell'anno 2020 rimane invariato ed é quindi pari allo 0,36% così suddiviso :

  • 0,27% per contributo prestazioni a carattere sanitario

  • 0,09% per contributo prestazioni a carattere non sanitario

Tale percentuale sarà valida anche per il 2021 fino a nuova comunicazione.

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