Con l`accordo nazionale allegato le Parti Sociali Nazionali hanno deciso:
1 - In caso di sospensione del lavoro a causa di Covid 19 l’impresa è tenuta a far ricorso agli strumenti di integrazione al reddito dei lavoratori sospesi secondo quanto previsto dall’apposita normativa; proroga al 31 maggio 2020 dei versamenti di competenza febbraio 2020 e marzo 2020 scadenti rispettivamente il 31 marzo e 30 aprile p.v.;
2 - La proroga dei soli versamenti, previsti a carico delle imprese verso le Casse Edili per il periodo di competenza febbraio (pagamento 31marzo) e marzo (pagamento 30 aprile) 2020, alla data del 31 maggio 2020;
3 - Le Casse Edili provvederanno ad anticipare agli operai il pagamento del trattamento economico accantonato per ferie tra ottobre e dicembre 2019
Per ogni altro dettaglio si rinvia all`accordo scaricabile di seguito: