20 Aprile 2024

In seguito all’Accordo sottoscritto a livello nazionale in data 31 gennaio 2018 dalle sigle datoriali e sindacali e trasmesso allo scrivente Ente in data 7 febbraio 2018 dalla CNCE con comunicazione n. 630, si informa che è stata definita la revisione del contributo minimo contrattuale mensile FNAPE

e, per alcune province, la revisione della contribuzione FNAPE.
Quindi, a partire dalle denunce nominative relative al mese di gennaio 2018, il contributo minimo mensile, riparametrato a 120 ore, è stato determinato per la nostra provincia nella misura fissa di €. 46,00 per ogni lavoratore presente in denuncia.
In altri termini, qualora il calcolo del contributo FNAPE per ogni singolo lavoratore risulti pari o superiore a €. 46,00, il contributo minimo non troverà applicazione; nei casi in cui dal calcolo scaturisca un importo inferiore, sarà richiesto all’impresa il versamento di detto contributo minimo.
L’Accordo prevede che il contributo minimo non si applicherà nei seguenti casi:
• inizio del rapporto di lavoro successivo al giorno 13 del mese;
• cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 19 del mese;
• assenza di durata complessiva non inferiore a 60 ore nel corso del mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue), ore denunciate ad altre Casse Edili.
Pertanto, a partire dalle denunce nominative relative al mese di gennaio 2018, i controlli del modello MUT saranno adeguati alle norme di cui sopra..

 

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