Come è noto il contratto di lavoro intermittente è stato introdotto con il D.Lgs. 276/2003 che ha subito, nel corso degli anni, delle modificazioni ed integrazioni.
Le esigenze in forza delle quali si può ricorrere a questa tipologia di contratto sono di regola stabilite dalla contrattazione collettiva, nazionale o territoriale; in assenza di previsioni specifiche nel contratto collettivo, il D.M. 23.10.2004 del Ministero del Lavoro ha autorizzato il ricorso al lavoro intermittente per tutte le attività definite discontinue dalla normativa sull’orario di lavoro ed elencate nella tabella allegata al Regio Decreto del 6 dicembre 1923, n. 2657.
Il Ministero si è pronunciato positivamente (interpello 1/2017) in merito all’applicazione del contratto di lavoro intermittente per gli operai edili discontinui impiegati in lavori di manutenzione stradale straordinaria. (Continua...)
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