21 Novembre 2024

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m. all'art. 47 prevede che nelle aziende ove non sia stato eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) venga designato un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale che ne assolva le funzioni. Le modalità di designazione sono individuate da accordi collettivi nazionali e territoriali di comparto tra le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. In Valle d'Aosta con l'accordo collettivo regionale del 10 marzo 1999, per il settore delle costruzioni, viene data attuazione agli artt. richiamati e nel giugno 2000 viene istituito il servizio RLST. Tale servizio, totalmente gratuito e riservato alle imprese edili iscritte all'Ente Paritetico Edile della Regione Autonoma Valle d'Aosta, è svolto attualmente dal Sig. Giuseppe Ceravolo. Le funzioni e le attribuzioni svolte dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali della Valle d'Aosta sono quelle previste dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08 e s.m. ma si ricorda che le imprese hanno inoltre l'obbligo di consultare gli R.L.S.T. anche in merito alla seguente documentazione:

- Documento di valutazione del rischio aziendale (art. 28);

- Documento di valutazione del rischio stress lavoro correlato (art. 28 c.1bis)

- Documento di valutazione del rischio rumore (art. 190);

- Documento di valutazione del rischio vibrazione (art. 202);

- Documento di valutazione del rischio chimico (art. 223);

- Piano Operativo di Sicurezza (art. 96 c.1 lettera g);

- Piano di sicurezza e Coordinamento (art. 100);

- Piano Sostitutivo di Sicurezza (art. 131 c.2 lettera b del D.lgs. 163/06)

Per consultazioni ed informazioni 08.00/13.30 – 14.00/16.30 dal lunedì al venerdì


R.L.S.T. 2
Giuseppe Ceravolo - tel: 0165 218723
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P.E.C.
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